I sindaci della Spa controllata dal Comune
Un Comune detiene il 60% del capitale sociale di una Spa sottoposta a liquidazione, a seguito di scioglimento per deliberazione dell'assemblea (articolo 2484, n. 6, del Codice civile). La procedura di liquidazione è tuttora in corso. Stante la necessità di ricostituire il collegio sindacale in scadenza, il sindaco deve individuare, ai fini della successiva nomina da parte dell'assemblea ordinaria dei soci, due sindaci effettivi e due supplenti. L'articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012, convertito con modificazioni in legge 135/2012, prevede che «è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001... attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti... cariche in organi di governo... degli enti e società da esse controllati». Si chiede se nell'ambito delle cariche in organi di governo degli enti e società controllati da una pubblica amministrazione debbano essere ricompresi anche gli incarichi di componente del collegio sindacale.
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