I trasferimenti gratuiti di quote ai discendenti
Sulla base della precedente formulazione dell’articolo 3, comma 4- ter, del Dlgs 346/1990, l’agenzia delle Entrate negava l’esenzione a quei trasferimenti gratuiti di quote, in favore dei discendenti o del coniuge, che non consentissero di trasferire il controllo di una realtà imprenditoriale. Alla luce della nuova formulazione della norma, è corretto affermare che, nelle società di capitali, il presupposto dell’esenzione rimane unicamente il mantenimento del controllo per almeno cinque anni, e ciò anche nel caso di società di capitali aventi per oggetto l’attività di holding (statiche o dinamiche che siano), e che, nelle società di persone (inclusa la società semplice, anche nella funzione di holding), sia sufficiente, per l’agevolazione, il mantenimento quinquennale della titolarità del diritto sulla quota?
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