Il cambio di codice Ateco può pregiudicare l'accesso al Cpb
Una società comunica formalmente, in Camera di commercio, il cambio di attività, passando dal codice Ateco 74.90.29 (Altra attività di consulenza in materia di sicurezza) al codice Ateco 74.90.21 (Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro). Si tratta di codici molto simili, ma il secondo è più aderente alla realtà aziendale. Già nel modello Redditi 2024, per il periodo di imposta 2023, viene applicato l'Isa (indice sintetico di affidabilità fiscale) corrispondente al codice 74.90.21. La società potrebbe aderire al concordato preventivo per il biennio 2024-2025, a condizione di mantenere l'attività di cui all'Ateco 74.90.21, e nel rispetto di tutti gli altri requisiti?
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