Previdenza e pensioni

    Il co.co.co si può cumulare con la pensione «Fornero»

    AV

    In tema di cumulabilità tra pensione e lavoro, con riferimento all’articolo 72 della legge 388/2000, la circolare Inps 20/2001 chiariva che, «ai fini dell’applicazione della disciplina del cumulo, i redditi da lavoro ricollegabili ad attività svolta senza vincolo di subordinazione debbono considerarsi redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali» In seguito a quanto previsto dall’articolo 19 del Dl 112/2008, convertito in legge 133/2008, la prassi dell’Inps (circolare 108/2008) non ribadiva il concetto citato nella circolare 20/2001. Si chiede se un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) con università, stipulato ed esistente prima del pensionamento anticipato (con legge "Fornero"), possa essere mantenuto da un pensionato pubblico senza soluzione di continuità, in quanto reddito da lavoro autonomo, oppure se, visto il silenzio sul punto da parte della circolare Inps 108/2008, debba cessare prima del pensionamento anticipato (con legge "Fornero") e, solo dopo una soluzione di continuità, essere stipulato nuovamente, alla stregua dei redditi da lavoro dipendente. Il quesito è posto stante, in caso di violazione, la sanzione della sospensione della pensione per tutto l’anno, con recupero dei ratei pregressi già erogati, in quanto indebiti.