Il compenso alla colf assente per un incidente extra-lavoro
Dal 2016 ho un contratto a ore con una collaboratrice familiare, assunta con applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria (Ccnl Lavoro domestico). Ora la colf ha subìto un incidente, non sul posto di lavoro. Dopo un breve ricovero ospedaliero e le successive dimissioni, il medico di base ha trasmesso all’Inps un primo certificato medico di 30 giorni al quale, probabilmente, ne seguiranno altri fino a quando ci sarà, se ci sarà, la completa guarigione. Secondo la mia interpretazione dell'articolo 27 del Ccnl Lavoro domestico, come datore di lavoro ho il dovere di conservare il posto di lavoro alla colf per 180 giorni e di retribuirle solamente i primi quindici giorni (tre giorni al 50% e 12 al 100 per cento), mentre gli altri 165 giorni saranno senza retribuzione. Invece un patronato, interpellato da un altro datore di lavoro della stessa colf, ha espresso il parere che la retribuzione va estesa a tutti i 180 giorni di conservazione del posto di lavoro. È giusta la mia interpretazione o quella del patronato?
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