Il consulente non detrae l'Iva sul biglietto del treno
In base all'articolo 19 bis1, comma 1, lettera e) del Dpr 633/1972, non è detraibile l’Iva relativa alle prestazioni di trasporto di persone se non sono oggetto dell’attività d’impresa. L’Iva, quindi, non è detraibile per i biglietti aerei, ferroviari e marittimi salvo che il soggetto non dimostri che il servizio acquistato costituisce oggetto della sua attività imprenditoriale. Si chiede pertanto che cosa si intende per "oggetto dell'attività" Si ipotizzi un consulente aziendale che eroga i propri servizi in città e regioni diverse, e sceglie di spostarsi con i mezzi come il treno. Può detrarre l'Iva sull'acquisto dei biglietti del treno, pagati con mezzi tracciabili?
Quesito con risposta a cura di
Simona Ficola
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