Il differimento dei documenti al rappresentante svizzero
Una società italiana è stata obbligata a nominare il rappresentante fiscale in territorio elvetico. La società esporta in base a ordini di acquisto ricevuti da clienti svizzeri, che verranno fatturati in seguito al momento del prelevamento dal deposito del rappresentante fiscale. In tale ipotesi, si chiede se si è in presenza di un contratto di "consignment stock" con il rappresentante svizzero (risoluzione 58/E/2005). Oppure se, per i prelevamenti dal deposito, la fatturazione debba rispettare gli adempimenti previsti dalla risoluzione 94/E/2013, la cui prova definitiva del trasferimento è data, anche ai fini del plafond: dall’annotazione in uno specifico registro (articolo 39, Dpr 633/72) delle spedizioni dei beni all’estero, riportando gli estremi dell'esportazione; dall’indicazione nella fattura di vendita, alla consegna dei beni, della corrispondente annotazione del registro relativa ai prodotti esportati.
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