IL DIRITTO DI PRECEDENZA NON VALE PER COLF E BADANTI
Una colf viene assunta a tempo determinato dal 1°dicembre 2016 al 30 novembre 2017, ma viene licenziata il 30 settembre 2017. Il datore di lavoro deve lasciar trascorrere sei mesi di tempo dalla data del licenziamento, prima di poter procedere all’assunzione a tempo indeterminato di una nuova colf per le medesime mansioni (ex articolo 24 del Dlgs 81/2015)? Lo stesso principio vale anche per le successive assunzioni a tempo determinato oppure il diritto di precedenza è previsto solo tra azienda e dipendente e non nel rapporto di lavoro con colf e badanti, visto il particolare rapporto di fiducia che deve sussistere tra datore di lavoro e lavoratore e considerato che la prestazione viene svolta all’interno delle mura domestiche del datore di lavoro?
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