Il doppio limite alle deleghe nei condomìni oltre le 20 unità
Il condominio in cui abito è costituito da 23 condòmini, tra cui una banca, proprietaria di più di un terzo del valore proporzionale. La banca delega sempre il presidente di turno, mediante una lettera in cui esprime anche i voti sugli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di condomìni con più di 20 unità immobiliari, l'articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile introduce un limite al numero di deleghe che un singolo delegato può ricevere. In particolare, in base a tale norma, «ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condòmini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale» Nel nostro caso la delega supera sempre i 200 millesimi del valore proporzionale, ma non supera un quinto dei condòmini. La delega è da ritenere valida? Il calcolo delle deleghe ammesse va fatto arrotondando per difetto (nel nostro caso, a quattro) o per eccesso (nel nostro caso, a cinque)?
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