Il limite di 65mila euro comprende anche i diritti Siae
L'agenzia delle Entrate, con risposta a interpello 517/2019, ha precisato che, per i contribuenti in regime forfettario, «ogniqualvolta vi sia effettiva correlazione tra i proventi derivanti dalla cessione del diritto di autore e l’attività di lavoro autonomo svolta, essi dovranno concorrere alla verifica del limite di 65mila euro per l’accesso o la permanenza nel regime». Resta però il dubbio se i proventi corrisposti dalla Siae (Società italiana autori ed editori) a un compositore in regime forfettario siano da considerare per la verifica di questo limite, in quanto la Siae corrisponde i proventi a seguito dell’utilizzazione dell’opera da parte di terzi. In altre parole, poiché la ripartizione e liquidazione degli incassi per diritti d’autore viene fatta dalla Siae in base alla “durata di utilizzazione” dell’opera e non a seguito di una cessione di diritti di autore, si chiede se è corretta l’interpretazione per cui tali proventi non sono da comprendere nel computo per la verifica del limite dei 65mila euro di ricavi.
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