Il lotto diviso a seguito di fallimento del costruttore
All'interno di un lotto edificatorio è stato realizzato un fabbricato bifamiliare orizzontale, con distanze legali regolari rispetto ai lotti adiacenti. A seguito di fallimento del costruttore, unico proprietario dell’immobile, il fabbricato e la corte sono stati divisi dal consulente tecnico in due lotti a base di gara, secondo i subalterni assegnati dal mappale redatto dal tecnico progettista. Una unità immobiliare è comprensiva di un passo carrabile interno alla corte, assegnato per l'accesso all’abitazione. Il passaggio dista meno di cinque metri dalla porzione di fabbricato dell'altra unità immobiliare (mentre il regolamento comunale richiede una distanza minima di cinque metri dai lotti confinanti). Il fabbricato è costituito catastalmente da un unico mappale, coincidente con il lotto edificatorio, diviso in subalterni. Si chiede se le opere realizzate conformemente al progetto, e preesistenti alla vendita ai due distinti aggiudicatari, compreso il percorso carrabile individuato nel tipo mappale, debbano rispettare le distanze legali dai confini.
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