Il pagamento dei contributi si prescrive, di norma, in 5 anni
Se l'amministratore di un condominio - senza tenere conto di quanto prescritto dagli articoli 1029, comma 9, del Codice civile, e 63, comma 1, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, sostituiti rispettivamente dagli articoli 9 e 18 della legge 220/2012, di riforma del condominio - tralascia la riscossione di quote per spese condominiali ordinarie e/o straordinarie, in quanto tempo si prescrive il pagamento di quanto dovuto da un condomino moroso? E a partire da quale data? Da quella di approvazione, da parte dell'assemblea, del bilancio consuntivo elaborato dall'amministratore a chiusura dell'esercizio, con le tabelle di ripartizione allegate, oppure dalla data di approvazione dei bilanci consuntivi dei successivi esercizi, in cui l'amministratore riporta - a margine delle medesime tabelle - quanto non pagato e da lui non riscosso? Come si gestisce il vuoto di cassa che si è conseguentemente creato?
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