Il premio di risultato «misto» si definisce a livello sindacale
A una categoria di dipendenti, raggiunti gli obiettivi definiti dall'accordo di secondo livello, è stato erogato un premio di risultato, che nell'accordo era così determinato: il 50% del premio da erogare sotto forma di servizi welfare e l'altro 50%, con opzione tra i servizi welfare e la conversione in denaro, con applicazione dell'imposta sostitutiva. Nel caso specifico, i lavoratori hanno diritto a un premio di 10mila euro (5mila euro erogati in servizi welfare e cinquemila euro erogati come premio di risultato). Riguardo al trattamento fiscale, i 5mila euro erogati in servizi welfare (articolo 51, comma 2, lettera f, del Tuir, Dpr 917/1986) - senza possibilità di conversione, ma su decisione unilaterale dell'azienda prevista dall'accordo - sono stati considerati esenti da imposta e dal reddito da lavoro dipendente (punto 3.1 della circolare 28/E/2016); gli altri 5mila euro, invece, sono stati assoggettati a imposta sostitutiva per 3mila euro (limite previsto dalla norma) e a tassazione ordinaria per i restanti 2mila. È corretto questo comportamento?
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