Il reverse charge è escluso solo per le vendite al dettaglio
L'articolo, comma 6, lettera c, del Dpr 633/1972, prevede l'applicazione del reverse charge «alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop». Nella circolare 643/E/2021, l'agenzia delle Entrate precisa che la regola vale «per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio». Cosa si intende per "fase distributiva"? Se una società qualsiasi - ad esempio società di trasporti o di consulenza legale, che quindi non svolge attività di distributore di prodotti tecnologici - ha acquistato personal computer in reverse charge e li rivende a un'altra società, usati o per operazioni di lease back, deve applicare il reverse charge?
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