Accertamento e Riscossione

    Il rimborso del ruolo annullato va chiesto all'ente impositore

    A ottobre 2024, ho ricevuto un pignoramento presso terzi da parte dell'agenzia delle Entrate. Ho immediatamente presentato un'istanza di sospensione, ex legge 228/2012 (di Stabilità per il 2013), ricorrendo una ipotesi indicata dal comma 538 dell'articolo 1 del provvedimento citato. L'agenzia delle Entrate ha sospeso le cartelle di pagamento sottese al pignoramento in questione; nel frattempo, però, il terzo ha pagato. Essendo, a oggi, ampiamente trascorsi 220 giorni dalla data di presentazione della mia istanza, ex artlcolo 1, comma 538, della legge 228/2012, e non essendo arrivata alcuna risposta dell'ente creditore, ho chiesto all'Agenzia di procedere all'annullamento di diritto del ruolo, ex articolo 1, comma 540, della stessa legge, e al relativo rimborso del credito, che l'Agenzia ha già incassato dal terzo pignorato. L'Agenzia mi ha, però, risposto che tale richiesta di annullamento di diritto delle cartelle (a norma dell’articolo 1, comma 550, della legge 228/2012) «va presentata all'Ente impositore, titolare unico del credito», e che, in alternativa, è necessario «rimettersi all'autorità giudiziaria». Le cose stanno effettivamente così?

    • Quesito con risposta a cura di

      Corrado Scalabrini

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