Imparzialità e indipendenza del sindaco revisore
Dalla recente sentenza 29406 del 10 ottobre 2022 della Corte di cassazione civile, sezione II civile, appare evidente che la Corte abbia statuito alcune situazioni che possono compromettere la "imparzialità e indipendenza" del sindaco revisore nello svolgimento dell'incarico (articolo 2399 del Codice civile). Nella pratica il revisore è chiamato, per esempio, ad apporre il visto "leggero", e pertanto è tenuto a predisporre e presentare lui stesso la dichiarazione come intermediario, nonché, durante l'anno, le varie comunicazioni dati. Inoltre, come soggetto incaricato, di solito predispone e deposita la pratica di bilancio in Camera di commercio. È capitato anche che il sindaco stesso abbia proposto istanza di autotutela agli uffici competenti. Queste attività, svolte e retribuite separatamente da quella di sindaco/revisore, anche in presenza di consulenti fiscali e del lavoro indipendenti e senza legami con il sindaco/revisore, possono rientrare nelle cause di ineleggibilità?
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