In dubbio la possibilità di part-time per i dirigenti
Il part-time per i dirigenti pubblici è formalizzato solo in alcuni comparti (come "impegno ridotto"). Sulla fattispecie vi è la sentenza della Cassazione 22003/2008. Tale orientamento, però, trovava riferimento nell’articolo 5 del Dlgs 726/1984, poi abrogato con Dlgs 61/2000. La materia è di esclusiva competenza statale, in quanto rientrante nell’"ordinamento civile" in cui è compresa la disciplina dell’orario di lavoro che, per quanto concerne la dirigenza, si fonda sull’autoresponsabilizzazione (dipartimento Funzione pubblica, 43784/2020). Resta da capire se il Dlgs 165/2001 costituisce una mera legislazione di principio per le autonomie locali. Nel Ccnl "Funzioni locali dirigenti e segretari" si afferma che il dirigente è tenuto alla presenza giornaliera e, contestualmente, che «il contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di rapporto» (articolo 67, comma 1), mentre «resta ferma la generale disapplicazione… delle previgenti disposizioni in materia di regime di impegno ridotto» (articolo 96, comma 3). Nelle autonomie locali, è quindi possibile che un dirigente lavori a tempo parziale?
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