Iscritti alla Cassa forense, così l'anticipata in cumulo
Con riferimento alla pensione anticipata in cumulo, e all'articolo 58 del regolamento unico della previdenza forense, chiedo un chiarimento interpretativo. La disposizione secondo cui la quota di pensione di competenza della Cassa forense è calcolata con il sistema retributivo, in presenza di almeno 35 anni di anzianità contributiva presso la sola Cassa (per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2024), implica che il requisito dei 35 anni debba essere posseduto entro il 31 dicembre 2024, oppure alla data di maturazione del diritto alla pensione anticipata in cumulo? Faccio l’esempio di un iscritto che, al 31 dicembre 2024, aveva 10 anni di contribuzione Inps e 25 anni presso la Cassa forense, e che prevedibilmente maturerà ulteriori 10 anni esclusivamente presso la Cassa, raggiungendo così 35 anni di anzianità presso la Cassa medesima alla decorrenza della pensione anticipata in cumulo. In tale ipotesi, la quota di pensione di competenza della Cassa è calcolata con il sistema misto (retributivo fino al 31 dicembre 2024 e contributivo per le anzianità successive) oppure interamente con il sistema contributivo?
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