ISTANZA DI AUTOFALLIMENTO: L'IMPORTO È PREDEDUCIBILE
Sono un dottore commercialista. Nel luglio 2014 sono stato nominato liquidatore giudiziale di una Srl «allo scopo di compiere gli atti liquidatori e poi quelli necessari a condurre alla cancellazione della società». Avvalendomi di un avvocato, nel febbraio 2016 ho presentato istanza di autofallimento, poi dichiarato con sentenza dell'ottobre 2016.Vorrei sapere se posso insinuarmi nel passivo fallimentare per il mio onorario (e il relativo 4% per la Cassa previdenza avvocati) chiedendo:1) il privilegio ex articolo 2751-bis, n. 2, del Codice civile per l'importo riferibile all'attività svolta per i due anni di incarico come liquidatore giudiziale;2) la prededuzione ex articolo 111, comma 2, della legge fallimentare per l'onorario professionale derivante dalla predisposizione (congiuntamente al legale) della domanda di autofallimento, quale "credito sorto in occasione o in funzione delle procedure concorsuali".Entrambi gli onorari sono calcolati sulla base del Dm 140/2012, rispettivamente ex articolo 20 e articolo 27.
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