L'adeguamento Istat su affitti «non abitativi»
Nel caso di affitto di appartamenti per uso diverso dall'abitativo, l'articolo 32 della legge 392/1978 stabilisce che le variazioni in aumento del canone di affitto non possono essere superiori al 75% dell'indice Istat dei prezzi al consumo. L'articolo 13, comma 1, della legge 431/1998 stabilisce che è nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quella risultante dal contratto scritto e registrato. Avendo stipulato un contratto di affitto 6+6, uso ufficio, registrato con la clausola dell'adeguamento annuale del canone in base al 100% della variazione Istat, posso ritenere superata la disposizione dell'articolo 32 della legge 392/1978? In pratica, avrei sottoscritto un contratto che prevede un incremento determinato del canone per gli anni successivi.
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