Fonti e risparmio energetico

    L'agrivoltaico non prescinde da valutazioni ambientali

    In riferimento al Testo unico fonti energia rinnovabili (Tufer), Dlgs 190/2024, che «definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili... per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti» (articolo 1 del citato decreto), e alla successiva legge 4/2026, di conversione del "correttivo" Dl 175/2025, recante «Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili», si chiede se nella regione Campania è possibile autorizzare un impianto “agrivoltaico” in “area agricola”, di potenza pari a 12 megaWatt, con la procedura abilitativa semplificata (Pas), senza alcuna valutazione ambientale (limite di 12 mW previsto dal "correttivo"), e senza l’obbligo di realizzarlo in “aree idonee”, bensì in qualsiasi “area agricola”.

    • Quesito con risposta a cura di

      Pierpaolo Masciocchi

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