L'alloggio venduto e le quote da rendere per lavori annullati
Prima della vendita del mio appartamento, l'assemblea condominiale aveva deliberato i lavori per il superbonus al 110 per cento, che avevo pagato per la quota di mia spettanza. I lavori, che sarebbero dovuti iniziare dopo la compravendita, non sono però stati eseguiti. L'amministrazione ha stornato le quote dei singoli condòmini che le avevano versate, compresi i condòmini che nel frattempo, come me, hanno venduto l'appartamento. Nel mio caso, tuttavia, l'amministrazione riferisce di non poter effettuare lo storno, avendo ricevuto una diffida della parte acquirente, secondo cui la mancata esecuzione dei lavori rappresenta una diminuzione di valore dell'appartamento, che andrebbe compensata con la stessa somma a me dovuta, da versare, dunque, all'acquirente stesso. Nell'atto di compravendita nulla è specificato in merito all'eventualità in cui i lavori già deliberati e pagati non siano eseguiti, né in merito a eventuali penali. L'amministrazione può liquidare alcuni ex condòmini e non altri?
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