L'amministratore non può «liquidarsi» il compenso
Un nuovo amministratore viene nominato con delibera assembleare, nella quale si approva (per adesione) un contratto d'incarico da lui stesso redatto, contenente un dettagliato elenco dei suoi compensi per diversi tipi di attività, ordinarie e straordinarie. In successive assemblee si approvano anche compensi per ulteriori attività straordinarie. Durante l'esercizio annuale, senza aver ancora presentato un primo rendiconto e senza avere altrimenti informato i condòmini, l’amministratore provvede a liquidarsi, dal conto corrente condominiale, una parte dei suoi compensi per le attività (ordinarie e straordinarie) presumibilmente da lui considerate pienamente svolte fino a quel momento. Si precisa che né il regolamento condominiale contrattuale né il contratto di nomina prevedono, esplicitamente o implicitamente, queste anticipazioni. Questo tipo di prelievi è legittimo? Se non lo fosse, quali sono le norme o regole tecniche violate e le sanzioni in cui potrebbe incorrere l'amministratore, in base alla più accreditata giurisprudenza?
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