L'atto di modifica dello statuto della Onlus
La Camera di commercio di Padova ha rifiutato il deposito del verbale di assemblea ordinaria che approva l’adeguamento dello statuto di associazione Onlus, richiamando la circolare 3711/C del Mise che prevede, per l’adeguamento dello statuto vigente al Codice del Terzo settore, «l’obbligo di atto pubblico notarile in base all’art. 5, commi 1 e 2 del Dlgs. 112 che prevede l’intervento del notaio sia nella fase costitutiva delle imprese sociali sia in quella delle successive modifiche (delle imprese sociali)».L’associazione a nostro parere non deve modificarsi con atto pubblico notarile, perché non è ancora impresa sociale, e poi in quanto ciò è contrario all’articolo 18 della Costituzione e all'articolo 16 del Codice civile. L’associazione potrebbe recepire le norme del Codice del Terzo settore per le imprese sociali, secondo il Dlgs 460/1997 con assemblea ordinaria senza notaio, rimanendo Onlus, e attendere futura iscrizione d’ufficio nel Terzo settore.
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