L'AZIONE DI RIPETIZIONE SI PRESCRIVE IN 10 ANNI
Mi riferisco alla sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 18725 del 27 luglio 2017, la quale afferma la nullità della donazione nei casi in cui, ad esempio, essa avviene con bonifico bancario o con consegna di valori senza la formalizzazione dell’atto pubblico. Ne consegue che gli eredi del donante possono chiedere al donatario la restituzione della somma oggetto della donazione “nulla”. Se il donatario non aderisce alla richiesta degli eredi, l’unica possibilità per questi è quella di attivare l’azione di restituzione? In tal caso, esiste un termine di prescrizione per proporre questa azione? E tale termine decorre dal momento della donazione oppure dalla morte del donante?
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