Accertamento e Riscossione

    L'errata tassazione ordinaria della locazione in cedolare secca

    Un contribuente, per errore, assoggetta un reddito di locazione a tassazione ordinaria anziché a cedolare secca, pur avendone comunicato l'opzione. Dopo aver versato l'imposta sostitutiva dovuta (con ravvedimento e sanzione) provvede a presentare una dichiarazione integrativa che si chiude con un credito d'imposta. L'agenzia delle Entrate, irroga una sanzione, ex articolo 1, comma 7, Dlgs 471/1997, pari al 180% dell'imposta cedolare non versata a suo tempo, con la motivazione che »nella dichiarazione originaria è stato indicato un reddito di locazione soggetto a cedolare secca in misura inferiore a quella effettiva». Tutto ciò accade prima che, sul caso specifico, l'agenzia delle Entrate si esprima ufficialmente con la risoluzione 82/2020 (risposta al quesito n. 3), dove si evince che non si può trattare di dichiarazione infedele.

    • Quesito con risposta a cura di

      Luigi Lovecchio

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