L'ESPORTAZIONE CONGIUNTA NON È IMPONIBILE
Un soggetto extra-Ue acquista stoffe da un venditore italiano e ordina a tale venditore di consegnare la stoffa per la realizzazione di abiti a un terzista, sempre italiano. Tale terzista provvederà, tramite spedizioniere, a inviare gli abiti completi al soggetto committente extra-Ue, presentando alla dogana la sua fattura e copia della fattura emessa dal venditore di stoffe. Ai fini Iva ritengo che il venditore italiano debba emettere fattura al cliente estero per la vendita della stoffa indicando che si tratta di esportazione, in base all'articolo 8, comma 1, lettera a, Dpr 633/72. Il terzista, invece, deve emettere fattura per la lavorazione delle stoffe al soggetto committente, in base all'articolo 9, comma 1, n. 9, quali servizi connessi all'esportazione. Nel caso in cui il terzista acquistasse direttamente accessori da cucire all'abito questi dovrebbero essere indicati a parte in fattura? Altri ritengono che la prestazione del terzista rientri tra quelle generiche fuori campo Iva, ex articolo 7-ter. Qual è il corretto trattamento ai fini Iva?
Quesito con risposta a cura di
Stefano Aldovisi
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