L’ex minimo rivende l’auto: le plusvalenze non rilevano
Nel corso del 2024, un avvocato, in regime forfettario, ha ceduto la propria automobile (acquistata nel 2011, quando, invece, questo soggetto era nel regime dei minimi). Alla luce della nuova formulazione dell’articolo 54-bis del Tuir (Dpr 917/1986), e, in particolare, del comma 1-bis, che prevede la rilevanza delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali, si chiede se - nel caso specifico - la plusvalenza derivante dalla vendita di tale veicolo: - deve comunque essere considerata, per un forfettario, un componente positivo di reddito, e, quindi, dev'essere inclusa nel rigo LM22 del modello Redditi 2025; - oppure se, per il regime forfettario, la plusvalenza continua a essere fiscalmente irrilevante e, quindi, esclusa dal calcolo del reddito imponibile, come in precedenza chiarito dall'amministrazione finanziaria nella circolare 10/E/2016.
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