L’individuazione delle ferie post sospensione per malattia
Un’azienda con 14 dipendenti - che applica il Ccnl Industria pelli e cuoio - osserva il periodo di chiusura collettiva di tre settimane nel mese di agosto. In tale periodo un dipendente è risultato assente per malattia. Lo stesso dipendente è rientrato al lavoro a settembre e chiede di poter fruire di tutte le ferie nel mese di dicembre 2026. Il dipendente, a dicembre, avrà maturato 28 giorni lavorativi di ferie. Si chiede se il datore di lavoro è obbligato a concedere almeno tre settimane consecutive al lavoratore in questo caso. In caso affermativo, il datore di lavoro può limitarsi a concedere le tre settimane consecutive, pur avendone il lavoratore maturate oltre cinque? Devono sussistere specifiche ragioni organizzative/produttive per limitare la concessione a sole tre settimane?
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