L'OPZIONE SEMPLIFICATA VINCOLA PER UN TRIENNIO
Un professionista, in attività dal 2006, possiede i requisiti di cui ai commi 54-57 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) e ai commi 111-113 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) relativi al regime di vantaggio o “regime forfettario”. Nonostante ciò, continua ad adottare il regime di contabilità semplificata per l’esercizio 2015 e l’esercizio 2016 con versamento trimestrale dell’Iva e determinazione della base imponibile Irpef a scaglioni. Può iniziare ad applicare il “regime forfettario” da gennaio 2017?
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