La cedibilità del bonus edilizio da parte della fondazione
Una Onlus (fondazione che esercita attività socio-assistenziale) ha necessità di fare dei lavori di riqualificazione energetica, che potenzialmente farebbero maturare un credito d'imposta fino a 100mila euro, in base all'articolo 14 del Dl 63/2013. La Onlus, ancorché eserciti un'attività commerciale ai fini Iva, non produce reddito d'impresa, e non è tenuta alla presentazione della denuncia dei redditi. L'articolo 1, comma 3, lettera a, numeri 5 e 9, della legge 205/2017 ha ampliato le ipotesi di cessione del credito per incapienti e le modalità applicative sono state emanate con provvedimento delle Entrate n.100372 del 18 aprile 2019. Lì figurano ammessi alla cessione del credito i soggetti «anche non tenuti al versamento dell'imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d'imposta prevista per gli interventi di cui all'art. 14 del Dl 63/2013» (articolo 2, comma 1, lettera a). Questa Onlus può cedere il credito?
Quesito con risposta a cura di
Romano Mosconi
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