La cessione dello studio non è soggetta a ritenuta
Un professionista cede il proprio studio professionale, ossia il complesso unitario comprendente attività materiali (beni strumentali, contratti e quant'altro) e immateriali, inclusa la clientela. Quale comportamento va adottato ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto? Si pone questa domanda in quanto la ritenuta d'acconto, in base all'articolo 25 del Dpr 600/1973, si applica ai compensi per prestazioni, e la cessione del "complesso unitario" non è, in senso stretto, un compenso “per servizi resi”.
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