La definizione agevolata in caso di coobbligati
Con ricorso collettivo tre eredi hanno impugnato dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente una cartella esattoriale per imposte afferenti la rivalutazione dei terreni di proprietà della de cuius (valore della lite non superiore a 50mila euro). In primo grado i tre eredi sono rimasti soccombenti, in secondo grado è rimasta invece totalmente soccombente l'agenzia delle Entrate. L'avvocatura dello Stato ha impugnato la sentenza della Ctr, notificando il ricorso a mezzo Pec a uno dei tre eredi (commercialista difensore nei due gradi di giudizio), i quali non si sono costituiti in giudizio. Attualmente la controversia risulta ancora pendente dinanzi alla sesta sezione della Cassazione. I diretti interessati intendono ora beneficiare della definizione agevolata, presentando la domanda tramite Pec a nome di uno soltanto dei coeredi. Il modello F24 verrebbe compilato a nome di chi versa senza indicazione di altro codice fiscale. Tale procedura è corretta? Trattandosi di ricorso collettivo con impugnazione di un singolo atto, è giusto affermare che il pagamento eseguito da uno dei coobbligati vale anche per gli altri due eredi?
Quesito con risposta a cura di
Tommaso Landi
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