La delega al dipendente della Spa amministratrice
Considerato che l'articolo 21 della legge 220/2012, di riforma del condominio, dispone che «all’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea» (articolo recepito dall’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile), si chiede se sussistono fattispecie o modalità particolari nelle quali, invece, tale mandato sia ammissibile. Nello specifico, ci si riferisce al caso in cui l’amministrazione condominiale sia affidata a una società per azioni (agenzia turistica) e le deleghe risultino conferite alla società stessa o al dipendente incaricato, o ad altri dipendenti (presenti in assemblea come assistenti), attraverso un modulo prestampato in cui è espresso il voto del mandante (favorevole/contrario) sui singoli punti all’ordine del giorno. Posto che, nel caso in esame, la società si occupa, oltre che di compravendite e affitti, anche di servizi per il condominio, si chiede altresì se siano conseguentemente annullabili le delibere riferite all’assegnazione alla stessa degli appalti relativi a tali servizi (per esempio, giardinaggio e manutenzione della piscina) o inerenti a sottostanti variazioni contrattuali (per esempio, aumento di oneri), qualora esse vengano assunte con il voto determinante delle deleghe in questione.
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