La detrazione del genitore per le spese nella casa del figlio
La detrazione del 50% per interventi di ristrutturazione (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67, legge 145/2018), compete anche ai familiari conviventi non proprietari che abbiano sostenuto la spesa. L’agenzia delle Entrate, nella risoluzione 184/2002 ha tenuto a precisare che la situazione di convivenza del familiare deve sussistere sin dal momento di inizio dei lavori di ristrutturazione. Ci sembra di capire, quindi, che il genitore che voglia finanziare i lavori sulla casa di proprietà del figlio se trasferisce la propria residenza per il tempo necessario ai lavori per poi ristabilirsi nella sua vecchia dimora, ri-trasferendo la residenza, possa beneficiare della detrazione per i 10 anni canonici. È corretto?
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