La divisione di spese legali per le terrazze a livello
Nel condominio dove abito, l’assemblea ha deliberato la manutenzione straordinaria delle terrazze a livello e la spesa è stata ripartita in base all’articolo 1126 del Codice civile (un terzo a carico di chi ne ha l'uso esclusivo e gli altri due terzi «a carico di tutti i condòmini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno»). Il direttore dei lavori non ha sottoscritto il Sal (stato avanzamento lavori) finale per difetti di esecuzione e la ditta esecutrice ha emesso decreto ingiuntivo nei confronti del condominio, cha ha deciso di opporsi. Le spese legali devono essere divise in base alla tabella dei millesimi di proprietà generale, oppure in base all’articolo 1126 del Codice civile?
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