La notifica delle nuove rendite catastali dei terreni agricoli
Secondo l'articolo 2, commi 33 e 34, del Dl 262/2006, la notifica ai proprietari dei terreni agricoli delle nuove rendite catastali, attribuite a seguito di variazione colturale avvenuta nel corso dell’annata agraria, viene effettuata annualmente dall’agenzia delle Entrate, pubblicando due elenchi: il primo nella «Gazzetta Ufficiale», e il secondo all’Albo pretorio comunale digitale di ogni Comune in cui sono situati i terreni. Quando le due date di pubblicazione non coincidono, a quale di queste occorre riferirsi per considerare avvenuta la notifica delle nuove rendite catastali?
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