La «prorogatio» e i limiti entro cui si può agire
In un supercondominio, l'ultima assemblea, di nomina dell'amministratore, risale al 2019 e l'ultimo bilancio approvato è quello relativo al 2018. Da allora non si sono più svolte assemblee per la nomina di un nuovo amministratore né per l'approvazione dei bilanci. Tale amministratore, in regime di "prorogatio", può convocare assemblee, deliberare e successivamente firmare contratti che impegnano il condominio per opere straordinarie innovative?
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