La prosecuzione volontaria di Assicurazione sociale vita
L'Assicurazione sociale vita ex Enpdep (Ente nazionale previdenza dipendenti enti diritto pubblico) ed ex Inpdap (Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) può, alla cessazione del rapporto di lavoro, essere proseguita su base volontaria, previa richiesta da rivolgere all'Inps, a pena di decadenza, entro un mese dalla data di decorrenza del pensionamento. La prestazione assicurativa prevede, in caso di morte dell'assicurato, l'erogazione di una mensilità media lorda per ogni persona a carico, con un minimo di due mensilità. Si chiede se sia vigente, per il datore di lavoro (nel caso specifico una banca, già in regime Enpdep), un obbligo di comunicazione al lavoratore di tale facoltà di prosecuzione volontaria.
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