La sanatoria se la lite pende sull'intimazione di pagamento
Una società sta valutando la possibilità di aderire alla definizione delle liti pendenti secondo quanto disposto dall’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023). La lite in questione, che pende dinanzi alla Corte di cassazione, ha per oggetto un giudizio per la riforma di una sentenza sfavorevole, emessa dal giudice di appello, relativa alla richiesta di annullamento di una intimazione di pagamento notificata nell’anno 2017, fondata su una cartella di pagamento notificata nell’anno 2006; nel ricorso si contestava l’intervenuta prescrizione, nonché l’illegittima iscrizione a ruolo di somme già definite secondo l’articolo 9, comma 17, della legge 289/2002. Nella pendenza di tutto il giudizio, la società, dopo aver chiesto la rateazione delle somme a ruolo, ha versato rilevanti importi che, dai conteggi effettuati, eccedono le imposte di cui alla cartella originaria, permettendo alla società di definire la lite senza procedere a ulteriori pagamenti. Considerato che il giudizio pendente si riferisce alla richiesta di annullamento di una intimazione di pagamento, si chiede se, definendo la lite pendente, si definisce anche la cartella di pagamento estinguendo così la pretesa tributaria.
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