Lavorare all'estero dopo il rientro non fa uscire dal regime impatriati
In base all'articolo 16, comma 1, lettera a, del Dlgs 14 settembre 2015 n. 147, il lavoratore impatriato deve rimanere almeno due anni in Italia per non decadere dal beneficio. La durata del beneficio è di cinque periodi d'imposta prorogabile di altri cinque a determinate condizioni. Se un soggetto rientra in Italia nel 2023, lavora qui nel 2023 e 2024 (consolidando quindi il diritto al beneficio nel senso che non vi decade), nel 2025 va all'estero a lavorare ma nel 2026 e 2027 rientra in Italia, può proseguire a beneficiare per gli anni 2026 e 2027 degli ultimi due anni rimanenti del quinquennio di esenzione iniziato nel 2023? Oppure nel 2026 dovrebbe rifare una domanda che però non potrebbe essere accolta per assenza del requisito del biennio d'imposta all'estero precedente il rientro?
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