Le «buone prassi» sono elencate nel Tu Sicurezza
L'articolo 25, lettera l, del testo unico Sicurezza (Dlgs 81/2008) prevede che il medico competente visiti annualmente gli ambienti di lavoro. In questa norma non viene menzionata la necessità della redazione di un verbale, controfirmato dal datore di lavoro, in cui si dichiari che il sopralluogo stesso è avvenuto con la partecipazione delle figure del Rspp (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e del Rls (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). Si ritiene, peraltro, che la necessità della redazione di tale verbale possa essere ricondotta all'articolo 2, lettera v, dello stesso Dlgs 81/2008, contenente le cosiddette buone prassi. La citazione nel verbale dei nominativi delle due figure citate, oltre ai riferimenti del datore di lavoro e del medico competente, si può considerare un requisito essenziale per il corretto espletamento del sopralluogo. In altre parole, la presenza di Rspp e Rls può considerarsi obbligatoria anche se non è prevista dall'articolo 25, lettera l, del Tu Sicurezza. L'esperto concorda?
Quesito con risposta a cura di
Carmelo Catanoso
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