Le conseguenze dell'omesso controllo costante dei clienti
Per le violazioni delle disposizioni previste dall’articolo 18 («Contenuto degli obblighi di adeguata verifica»), primo comma, lettere a, b, c, del Dlgs 231/2007, si applica la sanzione prevista dall’articolo 56 dello stesso decreto legislativo. Se il soggetto obbligato non dovesse effettuare il controllo costante della clientela nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale, come espressamente previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera d, del citato Dlgs 231/2007, quale sarebbe la sanzione amministrativa applicabile?
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