Privacy e Compliance

    Le conseguenze dell'omesso controllo costante dei clienti

    Per le violazioni delle disposizioni previste dall’articolo 18 («Contenuto degli obblighi di adeguata verifica»), primo comma, lettere a, b, c, del Dlgs 231/2007, si applica la sanzione prevista dall’articolo 56 dello stesso decreto legislativo. Se il soggetto obbligato non dovesse effettuare il controllo costante della clientela nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale, come espressamente previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera d, del citato Dlgs 231/2007, quale sarebbe la sanzione amministrativa applicabile?

    • Quesito con risposta a cura di

      Luigi Ferrajoli

      Professionista

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