Le forme per determinare la risoluzione del contratto
A seguito di una sospensione dei lavori, concessa il 19 novembre 2024 per cause meteorologiche, l'impresa aveva chiesto tramite posta elettronica certificata, il 29 aprile 2025, la risoluzione unilaterale del contratto, per il prolungarsi della sospensione e perché, anche se il direttore dei lavori avesse disposto la ripresa dei lavori, gli stessi non sarebbero potuti andare avanti, causa mancanza dell'accettazione dei materiali necessari per la pavimentazione dell'area oggetto di intervento. A seguito dell'invio della risoluzione unilaterale del contratto da parte dell'impresa, la stazione appaltante, solo il 9 ottobre 2025, avviava il procedimento di risoluzione in danno, in base all'articolo 108 del Dlgs 50/2016, senza che mai ci fossero state contestazioni o segnalazioni di inadempimenti, e senza che fossero trascorsi i termini contrattuali. Questo modo di procedere della stazione appaltante è legittimo? È possibile avviare un procedimento di risoluzione in danno, oltretutto intempestivo, solo perché l'impresa ha chiesto la risoluzione unilaterale del contratto? Si precisa che a oggi la sospensione è ancora in corso e non esiste accettazione dei materiali proposti.
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