LE REGOLE DEL RISCATTO NELLA GESTIONE SEPARATA
Per i lavoratori iscritti alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti alla data di entrata in vigore dell’assoggettamento all’obbligo contributivo. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell’interessato e può essere fatta valere fino ad un massimo di cinque annualità.Si chiede se questa facoltà si può estendere, per analogia, anche al mio caso: nel 1980-1981 e 1982 ero in possesso di partita Iva individuale per la tenuta di contabilità fiscali, senza essere abilitato commercialista (mi sono abilitato successivamente) ed ho regolarmente presentato dichiarazioni Iva e redditi per quei tre anni. Posso chiedere all'Inps il riscatto contributivo nella gestione separata per questi periodi?
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