LE RIMANENZE FINALI NEL PASSAGGIO AL FORFAIT
Vorrei sapere se un soggetto che vuole passare al regime forfettario dal 2018 - avendone i requisiti, ed essendo nel regime semplificato fino al 2017 - debba effettuare il pagamento dell'Iva sulle rimanenze al 31 dicembre 2017, anche se dal 2017 il regime semplificato è cambiato divenendo regime di cassa "misto", dove le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente (in questo caso, 2016), secondo il principio della competenza, sono portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime (quindi 2017) e gli acquisti di merci effettuati nel periodo 2017 sono portati in deduzione secondo il principio di cassa. Quindi, non potendo più indicare le rimanenze finali al 31 dicembre 2017, queste devono essere ugualmente calcolate extracontabilmente, e occorre pagare l'Iva su di esse ex articolo 19-bis2 del Dpr 633/72?
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