Le riserve in sospensione d'imposta nella fusione inversa
In base a quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate con risoluzione 62/E/2017 (e ribadito nella risposta 27/2018) secondo cui, in una fusione inversa per incorporazione a conservarsi è il patrimonio netto contabile della società che sopravvive legalmente all’operazione, si chiede quale sia la corretta stratificazione fiscale del patrimonio netto della società controllata/incorporante nel caso in cui quest’ultima abbia parte del proprio patrimonio netto costituito da riserve in sospensione d’imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, e con l’operazione di fusione si venga a determinare un disavanzo che erode il patrimonio netto. Si chiede conferma che la stratificazione del patrimonio netto debba considerare il principio sancito dalla Corte di cassazione (sentenza 12347/1999) secondo cui, in caso di riduzione del patrimonio netto debbano essere utilizzate «nell’ordine, prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, poi quelle legali e, da ultimo, il capitale sociale».
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