Le sanzioni per il pagamento in contanti degli stipendi
Un datore di lavoro ha corrisposto mensilmente ai propri lavoratori acconti di retribuzione in contanti. Posto che, in base all'articolo 1, commi 910-914, della legge 205/2017 (di Bilancio per il 2018), la sanzione amministrativa va da mille a cinquemila euro, indipendentemente dal numero di lavoratori, e che, «in relazione alla consumazione dell’illecito, il riferimento all’erogazione della retribuzione - che per lo più avviene a cadenza mensile - comporta l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l’illecito» (nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro 5828/2018, recante «Divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti – Casistiche»), si chiede se alla fattispecie sia applicabile il cumulo giuridico, ex articolo 8 della legge 689/1981, e, in caso di risposta affermativa, si chiede quale sia la base sulla quale calcolare il triplo della sanzione (1.000, 1.666,66 oppure 5.000 euro).
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