Le sanzioni per l'invio tardivo dei corrispettivi da parte dei benzinai
Un distributore di carburanti ha omesso l'invio telematico dei corrispettivi all'agenzia dei Monopoli del terzo trimestre 2022. L'Iva è stata correttamente assolta per il trimestre in sede di liquidazione periodica, così come è stata inviata regolarmente la liquidazione periodica Iva (Lipe). È possibile inviare i corrispettivi telematici in ritardo ed effettuare il ravvedimento operoso avvalendosi del nuovo comma 2-quinquies dell'articolo 11 del Dlgs 471/1997 e quindi applicando la sanzione fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione? Visto che per il trimestre, nel caso dei distributori carburanti, vengono effettuate tre trasmissioni telematiche (una per ogni mese con numero identificativo univoco invio), la sanzione si applica per ogni trasmissione (quindi 100 euro per ogni numero identificativo univoco) oppure la sanzione va applicata a ciascun giorno del trimestre, nella fattispecie per 92 giorni e quindi una sanzione totale di 9.200 euro?
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