Modalità di tassazione del secondo pilastro svizzero
Un contribuente, dopo il rimpatrio dalla Svizzera, ha percepito in unica soluzione in Svizzera la liquidazione del secondo pilastro svizzero. La liquidazione comprendeva la parte versata dall'ex datore di lavoro svizzero, la parte versata direttamente dal lavoratore e i rendimenti di quanto versato nel tempo. In Svizzera ha subìto una ritenuta a titolo di tassazione. In Italia è corretta la tassazione di tutto quanto percepito nel quadro RM del modello Redditi Pf con imposta sostitutiva al 5% come previsto dall’articolo 76 della legge 413/1991, modificata dalla legge 197/2022 a partire dal 1° gennaio 2023?
Quesito con risposta a cura di
Fabrizio Cancelliere
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